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Coronavirus Decreto del 22 marzo 2020

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Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, prevede la sospensione, fino al 3 aprile 2020, delle attività produttive.

Il Decreto autorizza le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali (di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146), elencandoli esplicitamente nell’allegato n.1 al DPCM.

Fra le 80 attività che possono proseguire l’attività, sono comprese le seguenti produzioni e servizi:

-Farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici: consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna.
-Prodotti agricoli e alimentari: l’intera filiera alimentare per produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di bevande e cibo
-Servizi di assistenza sociale residenziale e non residenziale.
-Baby sitter, colf e badanti: potranno continuare a lavorare in supporto alle famiglie
-Impianti a ciclo produttivo continuo: consentite le attività, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.
Industria dell’aerospazio e della difesa: consentite le attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
-Servizi postali e corrieri: le Poste continueranno a operare ma il servizio è garantito con un numero di uffici postali proporzionale agli abitanti di ciascun Comune.
-Edicole e tabaccai: restano aperti.
-Attività bancarie, finanziarie e assicurative: in base all’Ordinanza regionale del 21 marzo tali attività devono utilizzare modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti a favore dell’utenza, in modo da evitare assembramenti
-Strutture ricettive: l’Ordinanza regionale del 22 marzo (in parziale modifica dell’Ordinanza 514 del 21 marzo) dispone la chiusura delle strutture ricettive e l’allontanamento degli ospiti entro le 72 ore successive all’entrata in vigore dell’ordinanza, tranne nei casi specificati nel provvedimento del 22 marzo.
-Attività professionali: l’ordinanza regionale del 21 marzo prevede la chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza fino al 15 aprile.

L’elenco completo è riportato nell’allegato 1 al DPCM del 22 marzo 2020.

Rimangono aperte anche le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere autorizzate, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva. Il Prefetto può sospendere le attività se reputa non sussistano le condizioni per farle operare.

Le imprese le cui attività non sono sospese devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del DPCM del 22 marzo, possono completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Il DPCM precisa inoltre che le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) dell’art.1 del Decreto stesso, in quanto non ritenute di pubblica utilità o essenziali, possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile (smart working).

Le disposizioni del DPCM si applicano cumulativamente a quelle previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. I termini di efficacia già fissati al 25 marzo 2020 sono quindi prorogati al 3 aprile 2020.

Fonte ufficiale: http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-22-marzo-2020/14363

Redazione Casalmaggiore
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